Assegni familiari da Brescia. Un sì per l’Europa.

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Sì agli assegni familiari anche per i familiari residenti all’estero per gli immigrati con regolare permesso di soggiorno. È quanto ribadito dalla Corte di Appello di Brescia in un procedimento contro l’Inps, Istituto nazionale di previdenza.

 

Il caso di Brescia.

Il primo sì agli assegni familiari per i familiari residenti all’estero era arrivato, nel mese di aprile dello scorso anno, dal Tribunale di Brescia e la conferma è stata data, poco tempo fa, dalla Corte di Appello della città lombarda. È quanto emerso nel corso del procedimento intentato da sei operai stranieri contro l’Istituto nazionale di Previdenza sociale, l’Inps. È l’esito di una battaglia legale intrapresa da sei operai stranieri e portata avanti dagli avvocati Alberto Guariso e Livio Neri contro la decisione dell’Inps di sospendere gli assegni familiari dopo il rientro nel Paese d’origine dei familiari. La legge ha, invece, stabilito, che il contributo va erogato quando richiesto da stranieri con regolare permesso di soggiorno Ue per lungo soggiornanti, quindi con carta di soggiorno.

 

La posizione dell’Inps e della Legge italiana.

Secondo l’Inps, l’Istituto guidato da Tito Boeri, il rientro in patria dei familiari costituiva valida motivazione per il ritiro degli assegni familiari. La posizione è stata assunta in considerazione di quanto previsto dalla legge italiana (L. 153/1988) relativa proprio agli assegni familiari. Il provvedimento normativo, infatti, prevede che “non fanno parte del nucleo familiare il coniuge, i figli e i figli equiparati del cittadino straniero che non risiedono in territorio italiano”, fatta eccezione per i casi che prevedono accordi di reciprocità. Questa condizione, però, vale solo per i cittadini stranieri. In caso di italiani, infatti, la restrizione non esiste.

 

Cosa dice, invece, l’Unione europea.

La posizione espressa dalla legge italiana contrasta fortemente, però, con quanto previsto dalla direttiva europea 2003/109/CE. Secondo la norma dell’unione europea, infatti, “il soggiornante di lungo periodo gode dello stesso trattamento del cittadino nazionale” per quanto riguarda le prestazioni assistenziali. I giudici bresciani hanno considerato gli assegni familiari proprio prestazione assistenziale e quindi “la deroga al principio di parità di trattamento non può ritenersi conforme alla normativa europea”. La necessità della presenza sul territorio italiano dei familiari, anche quando si fa riferimento a famiglie provenienti da altri paesi, diventa quindi una vera e propria discriminazione, inaccettabile. Tutta la Pubblica Amministrazione, Istituto nazionale di Previdenza sociale compreso, è quindi tenuto a non considerare e non applicare quanto previsto dalla legge italiana in presenza delle condizione fino a qui indicate, privilegiando e considerando valida la sola normativa europea.

 

Cosa sono gli assegni familiari.

Gli assegni familiari, a cui il portale guidafisco.it, dedica un interessante e completo approfondimento, sono proprio una tipologia di prestazione erogata a sostegno del reddito delle famiglie di lavoratori dipendenti e pensionati a carico dell’Istituto nazionale di previdenza sociale. Chi può beneficiarne? I soggetti con reddito complessivo inferiore a determinate fasce che, per legge, vengono stabilite di anno in anno. L’importo è soggetto a variazioni a seconda della presenza o meno di numerose variabili. Tra queste: il numero dei componenti del nucleo familiare, il reddito complessivo e la tipologia del nucleo familiare.

 

La composizione del nucleo familiare.

Per avere accesso agli assegni familiari, il nucleo della famiglia deve essere composto da il richiedente e il coniuge. I figli, compresi gli equiparati (come i figli adottivi, affiliati, naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, figli nati da precedente matrimonio, minori regolarmente affidati, nipoti minorenni viventi a carico del nonno o bisnonno che li mantenga perché conviventi o se non conviventi, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, che attesti il mantenimento dei nipoti. Figli legittimi o legittimati con meno di 18 anni; Figli maggiorenni che siano inabili senza limiti di età, purché non coniugati; Studenti o apprendisti dai 18 ai 21 anni compiuti, purché appartenenti a famiglie numerose con almeno 4 figli di età inferiore ai 26 anni). Posso far parte del nucleo familiare anche fratellisorellenipoti del richiedente che rispondono a determinate caratteristiche.

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